Patente a punti
Con il D.L. 151/2003, convertito con modificazioni in Legge n° 214 dd. 1.8.03, si è introdotto anche in Italia il sistema della "patente a punti" (art. 126/bis del Nuovo Codice della Strada).
Per molte infrazioni è prevista la "decurtazione" di punti.
Si fa osservare che:
- i punti iniziali per tutti sono 20;
- per le violazioni non contestate direttamente al conducente, il proprietario ha l'obbligo di comunicare entro 60 giorni dalla notifica del verbale al Comando da cui dipende l'agente accertatore il nominativo di chi era alla guida del veicolo. Nel caso il proprietario non sia in grado di fornire detto nominativo è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 263,00 ad € 1.050,00 (pagamento in misura ridotta € 263,00);
- per le patenti di guida rilasciate dall'1 ottobre 2003 i punti per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le stesse siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Se non vengono commesse violazioni che comportino la decurtazione di punti, solo per i primi tre anni viene attribuito un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti;
- i punti vanno decurtati anche ai cittadini stranieri titolari di patenti di guida del loro paese;
- non si possono decurtare più di 15 punti in una volta, anche se si sono accertate più violazioni;
- se il titolare di patente a cui sono stati decurtati punti non commette altre infrazioni con perdita di punteggio nell’arco di due anni riparte nuovamente da 20 punti;
- se il titolare di patente non commette infrazioni con perdita di punti nell’arco di due anni riceve un "bonus" di 2 punti, fino ad un massimo di 30 punti complessivi (20+10);
- la perdita totale del punteggio iniziale attribuito comporta la revisione della patente di guida, cioè bisogna rifare l’esame di guida (teorico e pratico). Se non ci si presenta la patente è sospesa a tempo indeterminato. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti;
- sono istituiti dei corsi, da parte di soggetti privati (autoscuole) o pubblici che permettono di "recuperare", se il punteggio di 20 punti non è esaurito, 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali (autocarri, bus, taxi ecc.). La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova d'esame;
- le decurtazioni dei punti vanno trasmesse dagli organi di polizia al sistema informatico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) che gestisce tutte le fasi successive (registrazione, comunicazione delle variazioni, provvedimento di revisione o revoca della patente). Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti. Basta chiamare da un telefono fisso il numero 848782782, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana, oppure consultare il Portale dell'automobilista , sito web del ministero dei Trasporti dedicato alle pratiche on line del settore motorizzazione.
- N.B.
La decurtazione di punti riguarda oltre che quasi tutte le infrazioni "dinamiche" (velocità cinture, semaforo rosso ecc.) anche alcune "statiche" e precisamente: sosta nella zona riservata alla fermata degli autobus urbani, dei taxi o nelle zone riservate alla sosta degli invalidi. Per tutte queste è prevista la decurtazione di due punti.
Il ricorso
Con il ricorso il cittadino contesta la violazione che gli è stata addebitata.
I termini
- Per farlo ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata o della notifica se il verbale riguarda una violazione al Codice della Strada (vedi art. 203 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/92) 30 giorni se il verbale si riferisce a una violazione ad altre leggi o regolamenti (vedi L. 689/81).
Perché
Solitamente si fa ricorso quando:
- il tipo di veicolo indicato nel verbale è errato
- la targa del veicolo stesso è errata
- la notifica non è avvenuta nei termini di legge
- le generalità del trasgressore o del solidale non sono esatte
- il verbale si riferisce ad un veicolo che, al momento dell'infrazione, non era più di proprietà.
A chi
- Si propone al Prefetto del luogo dove è stata commessa l’infrazione presentando direttamente all’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) o presso il Comando a cui appartiene l’agente accertatore il modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Illeciti Amministrativi.
- Al Giudice di Pace, sempre del luogo della commessa infrazione, presentandolo direttamente alla sua Cancelleria utilizzando l'apposito modulo.
Attenzione!
Non si presenta ricorso sulla base dell'Avviso di Constatata Infrazione ma si deve attendere la notifica del Verbale che segue l'Avviso stesso se entro i termini di 10 giorni non è avvenuto il pagamento.
Il Prefetto
In seguito ad un ricorso il Prefetto, esaminato il verbale e i documenti prodotti dal ricorrente, può:
- accoglierlo, emettendo un'Ordinanza di Archiviazione che trasmetterà al Comando di Polizia Locale, cui appartiene l'accertatore, che avrà cura di notiziarla all'interessato
- respingerlo, emettendo un'Ordinanza di Pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale più le spese di notifica e procedurali.
Il pagamento, dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento, dovrà avvenire
entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Contro quest'Ordinanza l'interessato, entro
30 giorni, o
60 giorni se risiede all'estero, può far ricorso al Giudice di Pace. L'Ordinanza, trascorso inutilmente il termine per il pagamento, costituisce titolo esecutivo, cioè verrà riscossa tramite ruolo esattoriale.
Il Giudice di Pace
L’art. 204/bis del Nuovo Codice della Strada prevede che si possa presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, come visto più sopra. Nel modulo del ricorso si devono indicare i motivi per cui si ritiene ingiusta la contestazione, allegando documentazione utile e segnalando eventuali testimoni. E' previsto il pagamento di un "contributo unificato" per spese di giustizia prima della presentazione del ricorso.
Illeciti amministrativi
L'illecito amministrativo è una violazione a norme di legge, regolamenti e ordinanze sindacali. Quando è possibile, la violazione viene contestata immediatamente al trasgressore e verbalizzata. In alcuni casi, previsti dalla normativa vigente, la contestazione immediata non è possibile (per esempio se il trasgressore è assente al momento della constatazione); in questo caso il Verbale di Accertamento (impropriamente chiamato "contravvenzione") verrà notificato successivamente al trasgressore, se noto, o all'obbligato in solido (proprietario) presso la sua residenza o, in caso di persona giuridica, presso la sua sede legale. Nel comune caso di veicoli posti in sosta in violazione al Nuovo Codice della Strada gli agenti di Polizia Locale (e gli ausiliari del traffico) hanno la facoltà (e la cortesia) di apporre al parabrezza del veicolo stesso un Avviso di Constatata Infrazione per consentire al trasgressore e/o al proprietario il pagamento immediato (entro 10 giorni) della sanzione prevista.
Avviso di Constatata Infrazione
L'Avviso di Constatata Infrazione è un atto di cortesia che permette al trasgressore di pagare la sanzione senza ulteriori spese procedurali e postali che gravano, invece, sul Verbale di Accertamento.
Sull'Avviso troviamo:
- la data, l'ora e il luogo dell'infrazione commessa;
- il tipo e la targa del veicolo;
- l'articolo del Nuovo Codice della Strada violato;
- il codice della violazione di cui troviamo la spiegazione sul retro;
- il numero di matricola dell'Agente accertatore;
- il numero dell'avviso;
Verbale di Accertamento
Il Verbale di Accertamento può essere redatto:
- immediatamente, sul luogo dell'infrazione, in caso di contestazione immediata, e subito notificato al trasgressore.
- d'ufficio in un momento successivo, nel caso di assenza del trasgressore, e notificato allo stesso, se noto, e/o al solidale presso la sua residenza.
La notifica
In caso di contestazione immediata, come già detto, il verbale viene notificato subito al trasgressore e, se presente, all'obbligato in solido. In caso di assenza di entrambi il verbale verrà notificato entro 90 giorni dalla data della violazione se questa riguarda il Codice della Strada - vedi art. 201 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92 -, entro 90 giorni per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze sull'ambiente, edilizia, commercio - vedi art. 6 della L. 689/81 - ed entro 360 giorni, sia per il Codice della Strada sia per le altre leggi, se il trasgressore o il solidale sono residenti all'estero. Se il verbale viene notificato con raccomandata, in caso di assenza dell'interessato, l'addetto al servizio postale lascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica che la raccomandata rimarrà presso l'ufficio postale, indicato dall'avviso stesso, un ulteriore periodo di tempo. Alla prima raccomandata farà seguito una seconda con un ulteriore invito al ritiro. Trascorsi 10 giorni di giacenza della seconda raccomandata la notifica si intende regolarmente compiuta. La data di notifica coincide con la data di spedizione della seconda raccomandata. Il trasgressore o il solidale hanno 60 giorni (non due mesi!) di tempo dalla data della notifica per il pagamento o per opporre ricorso.
Attenzione!
Nel caso di veicoli immatricolati all'estero "il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 (del Codice della Strada n.d.t.). (omissis...) Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista (omissis...) egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (omissis...) In mancanza di versamento della cauzione (di cui sopra n.d.t.) (omissis...) viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto al predetto onere (di cui sopra n.d.t.) (omissis...) e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni" (art. 207 del CdS).